Affido condiviso e congiunto differenze: quali sono? come riconoscerle? Tutto ciò che c’è da sapere sull’affidamento condiviso e congiunto. Studio legale D'Amora & Alfano – oltre il semplice studio legale.
Il nostro Studio Legale, composto dagli avvocati Francesco D'Amora e Annapaola Alfano, un sodalizio lavorativo che porta lo studio legale Napoli, tra i più prestigiosi e collaborativi, ad ottenere continui incarichi. Il nostro obiettivo non è solo vincere, ma è dare giustizia a chi merita, sempre con grande successo!
Il nostro lavoro si forma sulla cura del contenzioso in tema di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto di famiglia e del lavoro, più nel dettaglio:
- Diritto di famiglia (separazioni, divorzi, ricorsi al giudice tutelare, affido condiviso e congiunto, riconoscimento e/o disconoscimento di figlio naturale ecc.);
- Diritto del lavoro, previdenza;
- Gestione recupero crediti (redazioni messe in mora e diffide al pagamento, ricorsi per decreti ingiuntivi, ecc.);
- Locazione, condomino;
- Infortunistica stradale.
Vediamo ora cosa sia l’affido condiviso e congiunto differenze e tutto ciò che c’è da sapere.
Affido condiviso e congiunto differenze
Quando una coppia si separa o divorzia, il giudice è chiamato a prendere determinate decisioni, tra cui, in caso di figli, anche l’affidamento dei pargoli. Questa scelta è molto delicata e non è poi così semplice da prendere. Bisogna comprendere i legami e perché si è arrivati alla fine del rapporto, il benessere dei minori e quale affidamento concedere. Le cose, negli anni, però sono cambiate. Prima del 2006 l’affidamento veniva concesso quasi esclusivamente alla madre, ma grazie all’introduzione della legge 54/2006 si è iniziati a parlare di “bigenitorialità”, quindi il ruolo del padre ha avuto maggior rilievo e per tale il diritto, del minore, di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori.
Le forme di affidamento che prevede la legge sono quattro: congiunto, condiviso, esclusivo ed alternato. Vediamo ora l’affido condiviso e congiunto differenze. Come accennavamo poc’anzi, di affidi ve ne esistono diversi e, partendo da quello condiviso, potremmo dire che è attualmente la regola, sostituendo quello esclusivo, un affido dato solo in determinate situazioni in cui quello condiviso risulti pregiudizievole e non tuteli i figli affidati. Quindi, attraverso l’introduzione dell’affido condiviso, è stato sostituito il concetto di “potestà genitoriale” con quello di “responsabilità genitoriale”. Con questo termine si indicano il complesso di poteri e doveri attribuiti ai genitori, indicati dalla legge, verso i loro figli. La responsabilità genitoriale è identica sia per i genitori sposati che non.
Con l’affidamento condiviso, quindi, i genitori condivideranno ed eserciteranno tale responsabilità genitoriale, prendersi cura dei figli sotto diversi punti di vista. Inoltre, questo tipo di affidamento prevede che i genitori possano gestire in piena autonomia e quindi disgiuntamente i tempi con i propri figli. Questo è utile nei casi in cui i suddetti non trovino una sorta di cooperazione tra loro e quindi vivere la loro vita genitoriale separatamente e non più congiunta.
Quindi, la differenza sostanziale tra affidamento congiunto e condiviso è proprio nel dettaglio della “presenza e cooperazione”. Nel caso di affido congiunto, i genitori esercitano la loro responsabilità genitoriale in maniera congiunta nello stesso luogo e momento, mentre per l’affidamento non congiunto, cioè condiviso, la responsabilità genitoriale può essere esercitata da entrambi ma separatamente, dato che questi sono responsabili dei figli quando sono con loro.
Affido condiviso e congiunto differenze tra affidamento e collocamento
Per quanto riguarda invece un'ulteriore differenza, la troviamo tra collegamento ed affidamento . Per collegamento è intesa la residenza dei minori e la loro dimora abituale, ovvero quella che viene stabilita per gran parte dell'anno, al netto delle visite fatte presso l'abitazione dell'altro genitore. Questa collocazione viene data alla madre quando il figlio è in tenera età, parliamo di età prescolare e scolare. Mentre il figlio di almeno 12 anni deve essere ascoltato dal giudice prima di qualsiasi altra decisione in merito. Difatti anche cassazione ha negato qualsiasi essere tra i due decisioni genitori, stabilendo che le decisionino prese caso per caso.